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ALLEGATO "B" REP. 153539/21340
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORE - CURA ORGANIZZAZIONE E RICERCA ETICA - ONLUS MUGELLO"
DENOMINAZIONE
Articolo 1) – E' costituita una libera Associazione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "CORE - CURA ORGANIZZAZIONE E RICERCA ETICA - ONLUS MUGELLO".
L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
SEDE
Articolo 2) – L'Associazione ha sede legale in Borgo San Lorenzo, Via Fratelli Cervi n.8 Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative e/o amministrative.
SCOPO
Articolo 3) - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed ha per scopo:
- promuovere attività di prevenzione, riabilitazione ed educazione sanitaria;
- sostenere e svolgere attività di ricerca scientifica in ambito sanitario con particolare riguardo alla ricerca indipendente da condizionamenti di mercato;
- promuovere iniziative dirette alla tutela e salvaguardia dei diritti del malato;
- favorire il contatto e l'interscambio tra gli associati, la classe medica e le strutture sanitarie per contribuire alla migliore tutela dei loro legittimi diritti morali e sociali;
- promuovere attività di sostegno anche economico nei confronti di coloro che si trovano in condizioni di particolare indigenza;
- sostenere l'attività di strutture ed Enti del SSR mediante donazioni di apparecchiature ed attrezzature scientifiche nonché tramite raccolta ed erogazione di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito sanitario e socio-assistenziale;
- promuovere ed organizzare studi, convegni, oltre ad istituire borse di studio, per la formazione in campo sanitario.
- istituire un servizio di formazione per la specializzazione nei suddetti problemi, avvalendosi di professionisti, enti, associazioni aventi finalità analoghe e volontari anche nell'ambito di strutture universitarie.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque non in via prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
SOCI
Articolo 4) - L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e benemeriti.
Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di propria domanda, rivolta al Consiglio Direttivo, che deciderà entro 60 (sessanta) giorni.
Sono soci benemeriti le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 60 (sessanta) giorni, o a seguito di proposta dei consiglieri stessi.
L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.
Articolo 5) - I soci hanno tutti uguali diritti.
La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
Il socio che intenda recedere deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.
In caso di cessazione della qualità di socio è escluso qualsiasi rimborso.
PATRIMONIO
Articolo 6) - l'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote associative;
- dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati intervivos, anche per donazione, o per lascito testamentario;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi privati e pubblici.
ORGANI
Articolo 7) - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, il Collegio dei Revisori dei Conti, e qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Comitato Esecutivo, il Segretario ed il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite, tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del D. Lgs 460/1997, ed in ogni caso spetterà il rimborso per le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
ASSEMBLEA
Articolo 8) - L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile, oppure ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno i 1/3 (un terzo) dei soci.
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax o e-mail a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; essa deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare, ed altresì i dati relativi ad una eventuale seconda convocazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o altra persona designata dall'assemblea medesima.
Articolo 9) - Sono di competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
b) l'approvazione del bilancio annuale;
c) la nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
d) la nomina del Collegio dei Revisori;
e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
f) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
g) l'approvazione di un regolamento interno;
h) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Articolo 10) – Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta; ciascun socio non può ricevere più di due (2) deleghe.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza dei presenti e per lo scioglimento dell'Associazione per cui è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.
Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Il verbale dell'assemblea che delibera le modifiche dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori dovrà essere redatto in forma di atto pubblico.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11) – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 9, fra i quali dovrà essere nominato il Presidente, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e dura in carica per un triennio.
I consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.
Articolo 12) - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito anche via fax o e-mail almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Comitato Esecutivo, il Tesoriere, il Vice Presidente e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.
Articolo 13) - Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.
Il Consiglio può determinare, ove lo ritenga, l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo e al Segretario.
COMITATO ESECUTIVO
Articolo 14) - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente ove nominato, e da un Consigliere (o due Consiglieri, ove il Vice Presidente non sia nominato).
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per la adunanze del Consiglio Direttivo.
PRESIDENZA
Articolo 15) - Al Presidente ed al Vice Presidente, ove nominato, spettano la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente, ove nominato.
TESORIERE
Articolo 16) - Il Tesoriere, ove nominato, tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'assemblea.
SEGRETARIO
Articolo 17) - Il Segretario, ove nominato, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.
Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 18) – Il Collegio dei revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche fra i non soci, dall'assemblea, con la designazione del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.
La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti si renderà obbligatoria quando il numero degli associati con diritto di voto andrà a superare il numero di duecento (200).
COLLEGIO DEI PROVIBIRI
Articolo 19) - Ove venga nominato il Collegio dei Probiviri, saranno competenza dello stesso tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno con arbitrato irrituale, secondo equità e la loro decisione sarà inappellabile.
ESERCIZIO
Articolo 20) - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Articolo 21) - E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 22) - L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.
LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 23) - A cura del Consiglio Direttivo dovranno essere messi in uso con vidimazione a norma degli articoli 2215, 2215 bis, 2216, 2217 e 2218 del Codice Civile:
- il libro dei soci con le generalità complete di tutti i soci, la loro qualifica, gli estremi del provvedimento di ammissione ed il motivo della cessazione;
- il libro delle deliberazioni dell'assemblea nel quale saranno trascritti i verbali di cui all’art. 10 ultimo comma dello statuto firmati come ivi prescritto;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nel quale saranno trascritti i verbali delle riunioni sottoscritti dal Presidente e, se nominato, dal Segretario;
- il libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominati.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Articolo 24) - L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1986 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25) Per quanto non espressamente previsto dal vigente statuto associativo, viene fatto espresso rinvio a quanto stabilito dal Codice Civile in materia di associazioni e dalle Leggi Speciali in materia di Onlus.
FIRMATO: PIERO ROGGI, NOTAIO FRANCESCO DE LUCA, SIGILLO.